Recesso dalla banca popolare trasformata in s.p.a.: come si calcola il danno da rimborso limitato?

27-07-2026

Categoria: Diritto bancario e finanziario

Il diritto di recesso rappresenta, nel sistema delle società di capitali, la valvola di sfogo riconosciuta al socio che si trovi dissenziente rispetto a deliberazioni capaci di alterare in modo sostanziale l'assetto organizzativo o l'oggetto dell'investimento originariamente assunto. Il principio ordinante è un bilanciamento: da un lato la tutela della libertà di disinvestimento del socio, dall'altro la necessità di non compromettere l'integrità del patrimonio sociale, specie quando il recedente sia particolarmente numeroso o la società rivesta un ruolo delicato per la stabilità del sistema finanziario, come accade per le banche popolari. È proprio in questo scenario che il legislatore ha introdotto, con la riforma del 2015, la possibilità per gli istituti di credito popolari di trasformarsi in società per azioni al superamento di determinate soglie dimensionali, riconoscendo ai soci dissenzienti il diritto di recesso ma consentendo, al contempo, limitazioni al rimborso delle azioni funzionali a preservarne la computabilità nel patrimonio di vigilanza.

Su questo delicato equilibrio si sono confrontati due orientamenti quanto alla prova e alla liquidazione del danno subito dal socio la cui pretesa al rimborso sia stata illegittimamente compressa. Un primo indirizzo, più restrittivo, tende a subordinare il riconoscimento del danno risarcibile alla dimostrazione di un pregiudizio effettivo e già realizzato, individuabile tipicamente nella successiva alienazione dei titoli non rimborsati a un prezzo inferiore rispetto a quello che sarebbe stato liquidato in sede di recesso. In assenza di una simile vendita, secondo questa impostazione, il danno resterebbe meramente potenziale e dunque non risarcibile, con la conseguenza che il socio è di fatto costretto a disfarsi dei titoli sul mercato per poter reclamare un ristoro. Un secondo orientamento, più recente e maggiormente sensibile alla posizione del socio, ritiene invece che il danno patrimoniale si configuri già nel momento in cui la limitazione impedisce il conseguimento di un valore di realizzo più favorevole rispetto a quello di mercato, a prescindere dal fatto che i titoli vengano poi effettivamente ceduti.

È su questo secondo versante che si colloca l'ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Prima, del 13 maggio 2026, n. 18260, resa in una vicenda che ha riguardato la trasformazione di una nota banca popolare in società per azioni, disposta al superamento della soglia di otto miliardi di attivo prevista dall'articolo 29, comma 2-bis, del testo unico bancario. Un fondo di investimento di diritto maltese, socio della banca, aveva esercitato il diritto di recesso chiedendo il rimborso delle proprie azioni al valore determinato in sede di modifica statutaria; il consiglio di sorveglianza dell'istituto aveva tuttavia disposto, ai sensi dell'articolo 28, comma 2-ter, del testo unico bancario e delle relative disposizioni attuative di Banca d'Italia, una limitazione al rimborso delle azioni oggetto di recesso, all'esito della parzialmente infruttuosa offerta in opzione ai soci prevista dall'articolo 2437-quater c.c. e della successiva collocazione sul mercato regolamentato dei titoli non optati. La Corte d'Appello di Milano aveva escluso la sussistenza di un danno risarcibile proprio perché il fondo non aveva successivamente venduto le azioni a un prezzo deteriore, ritenendo assorbita anche la questione sulla legittimità della limitazione.

La Cassazione ha cassato tale pronuncia, affermando che integra comunque un danno patrimoniale il mancato guadagno conseguente all'impossibilità di ottenere il rimborso dei titoli al prezzo, più conveniente, stabilito in sede di recesso rispetto a quello di mercato, senza che sia necessaria un'effettiva vendita successiva a condizioni deteriori. L'importo risarcibile, ha precisato la Corte, deve essere calcolato quale differenza tra il valore di liquidazione delle azioni determinato dall'istituto di credito e il valore di mercato delle stesse al momento in cui è stata posta in essere la condotta limitativa, salva l'operatività della compensatio lucri cum damno nel caso di successivi rialzi del titolo rimasto nella disponibilità del socio. La Corte ha altresì ribadito che il presupposto imprescindibile resta l'accertamento dell'illegittimità della limitazione, da valutare alla luce della giurisprudenza costituzionale ed eurounitaria, secondo cui le compressioni del diritto al rimborso sono ammissibili solo nella misura e nel tempo strettamente necessari a soddisfare le esigenze prudenziali dell'istituto.

La portata pratica della decisione è rilevante non solo per il contenzioso, ancora aperto, relativo alle trasformazioni delle banche popolari avvenute nell'ultimo decennio, ma più in generale per la materia del recesso nelle società che emettono strumenti finanziari diffusi tra il pubblico. Il criterio del valore di mercato al momento della condotta limitativa offre ai soci recedenti un parametro di liquidazione del danno svincolato dalle scelte di investimento successive, e impone agli istituti di credito una valutazione più attenta e proporzionata quando dispongono limitazioni al rimborso, pena l'esposizione a pretese risarcitorie che prescindono dalla concreta dismissione dei titoli.

Per le imprese e per gli investitori istituzionali coinvolti in operazioni di trasformazione societaria, la vicenda conferma che il bilanciamento tra stabilità patrimoniale dell'intermediario e tutela del socio dissenziente non si risolve una volta per tutte nella deliberazione assembleare, ma resta soggetto a un controllo giudiziale che si estende fino alla quantificazione, spesso complessa, del pregiudizio economico effettivamente subito.

Il presente contenuto è stato redatto con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, sotto la supervisione dello Studio Legale Savoia Ventura.