Recesso dalla banca popolare trasformata in s.p.a.: come si calcola il danno da rimborso limitato?
27-07-2026
Categoria: Diritto bancario e finanziario
Il diritto di
recesso rappresenta, nel sistema delle società di capitali, la valvola di sfogo
riconosciuta al socio che si trovi dissenziente rispetto a deliberazioni capaci
di alterare in modo sostanziale l'assetto organizzativo o l'oggetto
dell'investimento originariamente assunto. Il principio ordinante è un
bilanciamento: da un lato la tutela della libertà di disinvestimento del socio,
dall'altro la necessità di non compromettere l'integrità del patrimonio
sociale, specie quando il recedente sia particolarmente numeroso o la società
rivesta un ruolo delicato per la stabilità del sistema finanziario, come accade
per le banche popolari. È proprio in questo scenario che il legislatore ha
introdotto, con la riforma del 2015, la possibilità per gli istituti di credito
popolari di trasformarsi in società per azioni al superamento di determinate
soglie dimensionali, riconoscendo ai soci dissenzienti il diritto di recesso ma
consentendo, al contempo, limitazioni al rimborso delle azioni funzionali a
preservarne la computabilità nel patrimonio di vigilanza.
Su questo
delicato equilibrio si sono confrontati due orientamenti quanto alla prova e
alla liquidazione del danno subito dal socio la cui pretesa al rimborso sia
stata illegittimamente compressa. Un primo indirizzo, più restrittivo, tende a
subordinare il riconoscimento del danno risarcibile alla dimostrazione di un
pregiudizio effettivo e già realizzato, individuabile tipicamente nella
successiva alienazione dei titoli non rimborsati a un prezzo inferiore rispetto
a quello che sarebbe stato liquidato in sede di recesso. In assenza di una
simile vendita, secondo questa impostazione, il danno resterebbe meramente
potenziale e dunque non risarcibile, con la conseguenza che il socio è di fatto
costretto a disfarsi dei titoli sul mercato per poter reclamare un ristoro. Un
secondo orientamento, più recente e maggiormente sensibile alla posizione del
socio, ritiene invece che il danno patrimoniale si configuri già nel momento in
cui la limitazione impedisce il conseguimento di un valore di realizzo più
favorevole rispetto a quello di mercato, a prescindere dal fatto che i titoli
vengano poi effettivamente ceduti.
È su questo
secondo versante che si colloca l'ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione
Prima, del 13 maggio 2026, n. 18260, resa in una vicenda che ha riguardato la
trasformazione di una nota banca popolare in società per azioni, disposta al
superamento della soglia di otto miliardi di attivo prevista dall'articolo 29,
comma 2-bis, del testo unico bancario. Un fondo di investimento di diritto
maltese, socio della banca, aveva esercitato il diritto di recesso chiedendo il
rimborso delle proprie azioni al valore determinato in sede di modifica
statutaria; il consiglio di sorveglianza dell'istituto aveva tuttavia disposto,
ai sensi dell'articolo 28, comma 2-ter, del testo unico bancario e delle
relative disposizioni attuative di Banca d'Italia, una limitazione al rimborso
delle azioni oggetto di recesso, all'esito della parzialmente infruttuosa
offerta in opzione ai soci prevista dall'articolo 2437-quater c.c. e della
successiva collocazione sul mercato regolamentato dei titoli non optati. La
Corte d'Appello di Milano aveva escluso la sussistenza di un danno risarcibile
proprio perché il fondo non aveva successivamente venduto le azioni a un prezzo
deteriore, ritenendo assorbita anche la questione sulla legittimità della
limitazione.
La Cassazione ha
cassato tale pronuncia, affermando che integra comunque un danno patrimoniale
il mancato guadagno conseguente all'impossibilità di ottenere il rimborso dei
titoli al prezzo, più conveniente, stabilito in sede di recesso rispetto a
quello di mercato, senza che sia necessaria un'effettiva vendita successiva a
condizioni deteriori. L'importo risarcibile, ha precisato la Corte, deve essere
calcolato quale differenza tra il valore di liquidazione delle azioni
determinato dall'istituto di credito e il valore di mercato delle stesse al
momento in cui è stata posta in essere la condotta limitativa, salva
l'operatività della compensatio lucri cum damno nel caso di successivi rialzi
del titolo rimasto nella disponibilità del socio. La Corte ha altresì ribadito
che il presupposto imprescindibile resta l'accertamento dell'illegittimità
della limitazione, da valutare alla luce della giurisprudenza costituzionale ed
eurounitaria, secondo cui le compressioni del diritto al rimborso sono
ammissibili solo nella misura e nel tempo strettamente necessari a soddisfare
le esigenze prudenziali dell'istituto.
La portata
pratica della decisione è rilevante non solo per il contenzioso, ancora aperto,
relativo alle trasformazioni delle banche popolari avvenute nell'ultimo
decennio, ma più in generale per la materia del recesso nelle società che
emettono strumenti finanziari diffusi tra il pubblico. Il criterio del valore
di mercato al momento della condotta limitativa offre ai soci recedenti un
parametro di liquidazione del danno svincolato dalle scelte di investimento
successive, e impone agli istituti di credito una valutazione più attenta e
proporzionata quando dispongono limitazioni al rimborso, pena l'esposizione a
pretese risarcitorie che prescindono dalla concreta dismissione dei titoli.
Per le imprese e
per gli investitori istituzionali coinvolti in operazioni di trasformazione
societaria, la vicenda conferma che il bilanciamento tra stabilità patrimoniale
dell'intermediario e tutela del socio dissenziente non si risolve una volta per
tutte nella deliberazione assembleare, ma resta soggetto a un controllo
giudiziale che si estende fino alla quantificazione, spesso complessa, del
pregiudizio economico effettivamente subito.
Il presente contenuto è stato redatto con l'ausilio di
strumenti di intelligenza artificiale, sotto la supervisione dello Studio
Legale Savoia Ventura.
