Reato di interferenze illecite nella vita privata

06-03-2025

Categoria: Diritto penale

Il reato di interferenze illecite nella vita privata, disciplinato dall'articolo 615-bis del Codice Penale, tutela la riservatezza delle persone nei luoghi di privata dimora. Questo reato si configura quando qualcuno, mediante strumenti di ripresa visiva o sonora, acquisisce indebitamente immagini o informazioni sulla vita privata altrui all'interno di abitazioni, uffici privati o altre aree riservate. La pena prevista varia da sei mesi a quattro anni di reclusione e aumenta in caso di aggravanti, come l'abuso di poteri da parte di un pubblico ufficiale o l'uso illecito da parte di un investigatore privato.

Il reato è procedibile a querela della persona offesa, salvo i casi in cui si proceda d'ufficio. Le aggravanti previste includono:

- l'uso di strumenti tecnici sofisticati per captare informazioni riservate;

- il fatto commesso da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato;

- la diffusione o la comunicazione a terzi delle immagini o delle informazioni ottenute;

- la commissione del reato da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla funzione;

- la registrazione o captazione di conversazioni riservate tra più persone senza il loro consenso.

Le tutele per la vittima includono la possibilità di presentare querela e richiedere il risarcimento del danno, oltre a misure cautelari per impedire la diffusione delle immagini o delle registrazioni illecite.
La giurisprudenza ha recentemente ampliato il concetto di "luogo di privata dimora" per includere anche ambienti come bagni in locali privati o automobili personali, come dimostrato dalla sentenza n. 25263/2021 della Cassazione.
Esempi pratici:

1.  fotografare attraverso una finestra: Se una persona scatta una foto all'interno di un'abitazione privata attraverso una finestra, senza il consenso degli occupanti, si configura il reato;
2.  registrare conversazioni private: Un vicino di casa che piazza un microfono per ascoltare e registrare le conversazioni tra i membri di una famiglia all'interno della loro abitazione commette un'interferenza illecita nella vita privata;
3.  installare una telecamera nascosta: Posizionare un dispositivo di ripresa occulto in un ufficio privato o in una casa altrui per raccogliere immagini senza autorizzazione rientra nelle fattispecie punibili;
4. fotografie di proprietà private: scattare fotografie di una proprietà di terzi può configurare il reato di interferenze illecite nella vita privata solo se le immagini ritraggono aspetti della vita privata delle persone all'interno di luoghi di privata dimora (abitazioni, uffici privati, giardini non visibili dalla strada, ecc.). Se invece le foto vengono scattate da un luogo pubblico e mostrano solo l'esterno di un immobile senza violare la riservatezza altrui, non si configura il reato.

Si rileva come elemento fondamentale della fattispecie di reato in esame siarappresentato dal c.d. "luogo di privata dimora"; in alcuni casi il reato non si configura non essendo luoghi appunto privati come ricordato dalla Cass. pen. n. 34151/2017 la quale ha escluso che le scale condominiali ed i relativi pianerottoli siano "luoghi di privata dimora" cui estendere la tutela penalistica alle immagini ivi riprese, trattandosi di zone che non assolvono alla funzione di consentire l'esplicazione della vita privata al riparo di sguardi indiscreti, essendo destinati all'uso di un numero indeterminato di soggetti.

In conclusione, la normativa sulle interferenze illecite nella vita privata continua ad evolversi per adattarsi alle nuove tecnologie e garantire una protezione sempre più efficace alla riservatezza individuale.