Rappresentanza legale del minore in ambito successorio
13-03-2025
Categoria: Diritto Successorio
La rappresentanza legale del minore in ambito successorio è disciplinata dal codice civile italiano, che prevede specifiche tutele per salvaguardare gli interessi dei soggetti incapaci di agire autonomamente. In caso di successione, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale o il tutore rappresentano il minore nelle operazioni successorie.
Accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario
L'art. 471 c.c. stabilisce che i minori possono accettare l'eredità esclusivamente con beneficio d'inventario, al fine di separare il patrimonio ereditato da quello personale e limitare la responsabilità del minore ai debiti ereditari nei limiti del valore dei beni acquisiti. L'accettazione deve essere effettuata dal legale rappresentante previa autorizzazione del Giudice Tutelare, come previsto dall'art. 320, comma 3, c.c. Per tale adempimento può essere incaricato un Notaio o il Cancelliere del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.
Termini per la redazione dell'inventario
La giurisprudenza ha chiarito che, in caso di eredità devoluta a minori, non si applicano i termini ordinari per la redazione dell'inventario previsti dagli artt. 485 e 487 c.c.
In particolare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31310 del 6 dicembre 2024, hanno stabilito che il minore acquisisce la qualità di erede fin dal momento in cui il legale rappresentante rende la dichiarazione formale di accettazione con beneficio d'inventario, anche se non seguita dalla redazione dell'inventario. La decadenza dal beneficio d'inventario per mancata redazione dell'inventario entro i termini non si applica ai minori, i quali conservano la possibilità di redigere l'inventario fino a un anno dopo il raggiungimento della maggiore età.
Gestione del patrimonio ereditario
I genitori o il tutore amministrano i beni ereditari del minore compiendo atti di ordinaria amministrazione senza necessità di autorizzazione. Per gli atti di straordinaria amministrazione, come la vendita di beni immobili o la rinuncia all'eredità, è obbligatoria l'autorizzazione del Giudice Tutelare, ai sensi dell'art. 320, comma 3, c.c.
Inoltre, per la vendita di beni ereditari, l'art. 747 c.p.c. prevede che l'autorizzazione sia richiesta con ricorso al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, sentito il Giudice Tutelare se i beni appartengono a incapaci.
Ruolo del Giudice Tutelare
Il Giudice Tutelare svolge una funzione di vigilanza e controllo sulla gestione del patrimonio del minore, autorizzando gli atti di straordinaria amministrazione e assicurando che le decisioni prese dai legali rappresentanti siano nell'interesse del minore. In caso di inerzia o conflitto di interessi dei genitori, il Giudice Tutelare può nominare un curatore speciale per la gestione dell'eredità.
In conclusione, la rappresentanza legale del minore in ambito successorio richiede una stretta osservanza delle disposizioni normative e delle autorizzazioni giudiziarie, al fine di garantire la tutela degli interessi del minore e una corretta amministrazione del patrimonio ereditario.