Quantificazione dell'assegno divorzile - ultime novità
14-08-2021
Categoria: Diritto di famiglia
Recentemente la Corte di Cassazione, con la sentenza del 9 dicembre 2020 n. 28104, si è pronunciata sulla quantificazione dell'assegno divorzile formulando il seguente principio di diritto: “Ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile deve tenersi conto delle risorse economiche di cui dispone l'ex coniuge più debole e se tali risorse siano sufficienti ad assicurare una esistenza libera e dignitosa ed un'adeguata autosufficienza economica, nonostante la sproporzione delle rispettive posizioni economiche delle parti”.
La pronuncia in commento segue il filone aperto dalla celebre sentenza del 10 maggio 2017 in forza della quale è stata ridimensionata la funzione dell'assegno di mantenimento, non più considerato quale rendita vitalizia dell'ex coniuge, ma addebitabile solamente nel caso in cui il beneficiario, per cause indipendenti dalla propria volontà, non possa mantenersi in modo autonomo. Al fine del riconoscimento dell'assegno di divorzio il giudice deve accertare l'inadeguatezza dei mezzi di sussistenza del coniuge beneficiario e le ragioni oggettive ostative ad un miglioramento delle condizioni economiche del medesimo. Tale verifica dovrà considerare anche gli apporti economici effettuati dal coniuge istante a favore della famiglia, così da porte contemperare gli sforzi economici di ciascun coniuge durante il matrimonio. Per quantificare l'entità dell'assegno si dovranno valutare le risorse economiche di cui può disporre il coniuge più debole, nonostante la differenza delle rispettive posizione economiche delle parti. In conclusione il giudice di merito non potrà stabilire l'importo dell'assegno divorzile sulla base del tenore di vita dell'ex coniuge ma dovrà tener conto della disponibilità dei mezzi economici di ciascun coniuge sufficiente ad assicurare agli stessi un tenore di vita dignitoso seppure più modesto rispetto al tenore di vita coniugale.