Quali sono gli obblighi e la responsabilità dell'agente immobiliare?

02-03-2025

Categoria: Diritto immobiliare e diritti reali

Il contratto di mediazione, disciplinato dal Codice Civile italiano, stabilisce gli obblighi delle parti coinvolte, in particolare dell'agente immobiliare. Gli obblighi principali dell'agente immobiliare sono:

1.     Obbligo di informazione: L’agente immobiliare deve fornire alle parti tutte le informazioni necessarie e rilevanti, sia relative alla proprietà che alle condizioni contrattuali, come la presenza di vizi, ipoteche, pendenze legali o altre situazioni che potrebbero influire sul valore o sulla disponibilità dell'immobile.

2.     Obbligo di trasparenza e correttezza: Deve operare con imparzialità, evitando conflitti di interesse, e agire in buona fede. Non deve favorire ingiustamente una delle parti.

3.     Obbligo di attivarsi per concludere il contratto: L'agente immobiliare deve fare il possibile per favorire la conclusione dell'affare, cercando un accordo tra le parti e mettendo in atto le azioni necessarie per far proseguire le trattative.

4.     Obbligo di riservatezza: Deve trattare con riservatezza le informazioni personali e confidenziali che gli vengono fornite, proteggendo la privacy dei clienti.

5.     Obbligo di diligenza e professionalità: L’agente deve svolgere l’attività con la massima attenzione e competenza, mettendo in atto tutte le misure per evitare danni alle parti coinvolte.

6.     Obbligo di documentazione: Deve fornire la documentazione necessaria a supporto delle trattative, come contratti, proposte di acquisto o locazione, e informare tempestivamente i clienti sui progressi dell’affare.

In particolare, si ricorda che la responsabilità contrattuale dell'agente immobiliare si manifesta quando quest'ultimo non adempie correttamente agli obblighi previsti dal contratto di mediazione. La giurisprudenza recente, come la sentenza della Corte di Cassazione n. 20430/2020, ribadisce che l'agente immobiliare è tenuto a una diligenza massima e a garantire la trasparenza nell'informazione. Se l'agente non adempie a tali obblighi, il cliente ha il diritto di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da un eventuale inadempimento o danno subito. Oppure si richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 11371/2023 la quale ha ricordato che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il mediatore ha, ai sensi dell'art. 1759, comma 1, c.c., l'obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede, nel cui ambito è incluso l'obbligo specifico di riferire alle parti le circostanze dell'affare a sua conoscenza, ovvero che avrebbe dovuto conoscere con l'uso della diligenza qualificata propria della sua categoria, idonee ad incidere sul buon esito dell'affare. Si precisa, tuttavia, che pur non essendo tenuto, se non in forza di uno specifico impegno contrattuale, a svolgere apposite indagini di natura tecnico-giuridica, il mediatore riveste comunque un ruolo che gli permette di svolgere ogni attività complementare o necessaria per la conclusione dell'affare.