Quali sono gli obblighi e la responsabilità dell'agente immobiliare?
02-03-2025
Categoria: Diritto immobiliare e diritti reali
Il contratto di mediazione, disciplinato dal Codice Civile italiano,
stabilisce gli obblighi delle parti coinvolte, in particolare dell'agente
immobiliare. Gli obblighi principali dell'agente immobiliare sono:
1.
Obbligo di
informazione: L’agente
immobiliare deve fornire alle parti tutte le informazioni necessarie e
rilevanti, sia relative alla proprietà che alle condizioni contrattuali, come
la presenza di vizi, ipoteche, pendenze legali o altre situazioni che
potrebbero influire sul valore o sulla disponibilità dell'immobile.
2.
Obbligo di
trasparenza e correttezza: Deve
operare con imparzialità, evitando conflitti di interesse, e agire in buona
fede. Non deve favorire ingiustamente una delle parti.
3.
Obbligo di
attivarsi per concludere il contratto: L'agente immobiliare deve fare il possibile per favorire la conclusione
dell'affare, cercando un accordo tra le parti e mettendo in atto le azioni
necessarie per far proseguire le trattative.
4.
Obbligo di
riservatezza: Deve trattare con
riservatezza le informazioni personali e confidenziali che gli vengono fornite,
proteggendo la privacy dei clienti.
5.
Obbligo di
diligenza e professionalità:
L’agente deve svolgere l’attività con la massima attenzione e competenza,
mettendo in atto tutte le misure per evitare danni alle parti coinvolte.
6.
Obbligo di
documentazione: Deve fornire la
documentazione necessaria a supporto delle trattative, come contratti, proposte
di acquisto o locazione, e informare tempestivamente i clienti sui progressi
dell’affare.
In particolare, si ricorda che la responsabilità contrattuale dell'agente immobiliare si manifesta quando quest'ultimo non adempie correttamente agli obblighi previsti dal contratto di mediazione. La giurisprudenza recente, come la sentenza della Corte di Cassazione n. 20430/2020, ribadisce che l'agente immobiliare è tenuto a una diligenza massima e a garantire la trasparenza nell'informazione. Se l'agente non adempie a tali obblighi, il cliente ha il diritto di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da un eventuale inadempimento o danno subito. Oppure si richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 11371/2023 la quale ha ricordato che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il mediatore ha, ai sensi dell'art. 1759, comma 1, c.c., l'obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede, nel cui ambito è incluso l'obbligo specifico di riferire alle parti le circostanze dell'affare a sua conoscenza, ovvero che avrebbe dovuto conoscere con l'uso della diligenza qualificata propria della sua categoria, idonee ad incidere sul buon esito dell'affare. Si precisa, tuttavia, che pur non essendo tenuto, se non in forza di uno specifico impegno contrattuale, a svolgere apposite indagini di natura tecnico-giuridica, il mediatore riveste comunque un ruolo che gli permette di svolgere ogni attività complementare o necessaria per la conclusione dell'affare.