Obblighi informativi in capo all'intermediario finanziario

05-03-2025

Categoria: Diritto bancario e finanziario

La recente sentenza della Corte d’Appello di Trento, Sez. Dist. Bolzano, n. 22/2023, ha ribadito la centralità degli obblighi informativi in capo agli intermediari finanziari, confermando la loro responsabilità in caso di carenze che causino danni agli investitori.

Uno dei casi più frequenti di responsabilità riguarda la mancata valutazione della profilatura dell’investitore. La giurisprudenza ha più volte sottolineato come l’intermediario debba accertare l’esperienza, la conoscenza e la propensione al rischio del cliente prima di proporre investimenti. La Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. I, n. 11226/2020) ha confermato che l’assenza di tale valutazione può comportare l’annullamento dell’investimento per violazione delle regole di trasparenza e correttezza.

Un altro caso comune è l’inadeguatezza delle informazioni sui rischi. L’intermediario deve fornire dettagli chiari e completi, non limitandosi a consegnare documentazione standardizzata. La sentenza in esame ha richiamato il principio per cui l’investitore deve essere messo in grado di comprendere appieno la natura e il rischio dell’operazione.

Infine, un aspetto rilevante riguarda la gestione dell’operatività sui mercati finanziari. Secondo la giurisprudenza (Cass. Civ., Sez. I, n. 10447/2019), l’intermediario non può eseguire ordini manifestamente inadeguati rispetto al profilo del cliente senza segnalare il rischio specifico.

Questa pronuncia si inserisce in un consolidato orientamento che mira a garantire la tutela dell’investitore, ribadendo che la violazione degli obblighi informativi da parte della banca o dell’intermediario può comportare l’obbligo di risarcimento del danno subito dal cliente.

In che modo il risparmiatore può essere risarcito?

Il risparmiatore che subisce un danno a causa della violazione degli obblighi informativi da parte dell'intermediario finanziario ha a disposizione diversi rimedi, sia in sede stragiudiziale che giudiziale.

1. Reclamo all’intermediario

Il primo passo consigliato è presentare un reclamo scritto all'intermediario, illustrando il problema e chiedendo il risarcimento del danno. L’intermediario è tenuto a rispondere entro 60 giorni (30 giorni per i servizi di pagamento).

2. Ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)

Se il reclamo viene respinto o non riceve risposta, il risparmiatore può rivolgersi all’ACF (Arbitro per le Controversie Finanziarie), istituito presso la Consob. Nello specifico:

- può essere adito per controversie fino a 500.000 euro.

- il procedimento è gratuito e si conclude entro 180 giorni con una decisione vincolante per l’intermediario (ma non per il risparmiatore, che può comunque rivolgersi al giudice).

3. Mediazione obbligatoria

Prima di agire in giudizio, il risparmiatore deve tentare la mediazione obbligatoria presso un Organismo di Mediazione accreditato. Se la mediazione fallisce, si può procedere con un’azione in tribunale.

4. Azione giudiziaria

Se gli strumenti stragiudiziali non danno esito positivo, il risparmiatore può agire in giudizio per ottenere:

·        l’annullamento del contratto di investimento per vizio del consenso (art. 1427 c.c.), se dimostra di non aver ricevuto le informazioni necessarie.

·        il risarcimento del danno (art. 1218 c.c.), il cliente deve solo provare l’inadempimento dell’intermediario e il danno, mentre l’intermediario deve dimostrare di aver adempiuto correttamente ai propri obblighi.

Questi rimedi, sostenuti dalla giurisprudenza recente, mirano a garantire una tutela effettiva degli investitori nei confronti di pratiche scorrette degli intermediari finanziari.