La Responsabilità Contrattuale e Precontrattuale dell'Intermediario Finanziario: Il Caso dell'Ordinanza della Cassazione n. 3760 del 14 febbraio 2025

26-02-2025

Categoria: Diritto bancario e finanziario

L'intermediario finanziario svolge un ruolo cruciale nel panorama economico, fungendo da ponte tra i clienti e il sistema finanziario. Le sue funzioni vanno dalla consulenza alla negoziazione di prodotti finanziari, passando per l'assistenza nelle scelte di investimento. Questo comporta una serie di obblighi giuridici che riguardano principalmente la responsabilità contrattuale e precontrattuale.

La recente ordinanza della Cassazione n. 3760 del 14 febbraio 2025 offre una riflessione importante sulla responsabilità dell’intermediario, chiarendo aspetti rilevanti sia in fase di negoziazione che di esecuzione del contratto.

La Responsabilità Precontrattuale

La responsabilità precontrattuale riguarda le fasi preliminari alla conclusione di un contratto (c.d. “contratto quadro”), durante le quali le parti sono tenute a comportarsi in buona fede e ad agire con la dovuta diligenza. L’intermediario finanziario, durante la fase precontrattuale, ha l’obbligo di fornire informazioni corrette, complete e trasparenti. Il cliente, infatti, deve poter effettuare una scelta consapevole sulla base delle informazioni ricevute, della propria situazione finanziari attuale e della propensione al rischio.

Nel caso degli intermediari finanziari, la responsabilità precontrattuale assume un'importanza particolare, dato che spesso si tratta di clienti non esperti in materia finanziaria. L’intermediario deve evitare qualsiasi comportamento che possa indurre il cliente in errore, come la mancata comunicazione dei rischi legati a un investimento o la promozione di prodotti non adatti alle esigenze del cliente. Inoltre, l’intermediario non deve fornire informazioni ingannevoli o fuorvianti, come nel caso di simulazioni non veritiere delle performance finanziarie di un prodotto. Non meno importante l’indicazione corretta dei costi connessi all’investimento sia in termini di imposte che di commissioni.

La Cassazione, nell'ordinanza del 14 febbraio 2025, ha ribadito la necessità per l’intermediario di agire con la massima trasparenza in ogni fase del rapporto precontrattuale. Un’intermediazione improntata alla buona fede e alla correttezza non solo rispetta i diritti del cliente, ma previene il verificarsi di danni economici, che potrebbero derivare da una scelta sbagliata.

La Responsabilità Contrattuale

La responsabilità contrattuale, invece, scatta quando l’intermediario finanziario non adempie agli obblighi previsti dal contratto stipulato con il cliente. Questo tipo di responsabilità può emergere quando l'intermediario non esegue correttamente le sue funzioni, non rispetta gli accordi presi o non adempie agli obblighi di consulenza e informazione previsti dal contratto stesso.

Un esempio tipico di responsabilità contrattuale si verifica quando l’intermediario non rispetta gli obblighi di informazione previsti dalla normativa, come nel caso in cui non fornisca un'adeguata descrizione dei rischi legati a un investimento finanziario. Questo comportamento non solo violerebbe il contratto, ma potrebbe anche portare a danni patrimoniali rilevanti per il cliente, che si affidava alle competenze dell’intermediario per effettuare una scelta consapevole.

L’intermediario ha, quindi, una responsabilità diretta nei confronti del cliente, che può essere chiamato a risarcire il danno subito in caso di inadempimento o di esecuzione non conforme alle previsioni contrattuali. In questo senso, l'ordinanza della Cassazione n. 3760 del 14 febbraio 2025 ha posto l’accento sull’importanza di un’interpretazione rigorosa degli obblighi contrattuali, anche alla luce delle caratteristiche della prestazione di servizi finanziari, che richiedono un alto grado di competenza e professionalità. Tale responsabilità

Il Caso dell'Ordinanza della Cassazione n. 3760 del 14 febbraio 2025

L'ordinanza n. 3760 del 14 febbraio 2025 rappresenta un punto di riferimento significativo per la comprensione della responsabilità dell’intermediario finanziario. In questa decisione, la Corte di Cassazione ha esaminato un caso in cui un cliente aveva agito in giudizio contro un intermediario finanziario, sostenendo che non gli fossero state fornite informazioni adeguate sui rischi di un investimento. In particolare, l’intermediario era accusato di non aver spiegato chiaramente al cliente la natura dei prodotti finanziari offerti, né i rischi associati a tali investimenti.

La Corte ha stabilito che l’intermediario ha un dovere di informazione tanto in fase precontrattuale quanto contrattuale. In particolare, ha sottolineato che la responsabilità precontrattuale dell’intermediario non è limitata alla semplice presentazione di documenti informativi, ma deve includere un'effettiva e chiara spiegazione del prodotto e dei rischi ad esso associati. La Cassazione ha, quindi, ribadito che un comportamento omissivo o ingannevole durante la fase di precontrattazione può dare luogo a responsabilità per danni patrimoniali, anche in assenza di un inadempimento contrattuale vero e proprio.

Conclusioni

Alla luce della recente ordinanza la violazione dei doveri informativi dell’investitore e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità “precontrattuale”, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd. «contratto-quadro»); mentre si avrà responsabilità “contrattuale”, con eventuale risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del detto contratto-quadro (Cass. civ., sez. un., n. 26724/2007; Cass. civ. n. 10646/2023; Cass. civ. n. 32226/2024) stante l’inadempimento degli obblighi gravanti sull’intermediario tale da determinare un'alterazione dell'equilibrio contrattuale (Cass. civ. n. 24648/2023).

In conclusione l’ordinanza citata conferma che la violazione degli obblighi di informazione, sia in fase precontrattuale che contrattuale, può comportare gravi conseguenze per l’intermediario, che è chiamato a rispondere per i danni derivanti dalle sue azioni. Pertanto, la professionalità dell'intermediario è un elemento centrale per evitare il verificarsi di danni e per preservare la fiducia degli investitori nel sistema finanziario.