La Cassazione e la cessione d’azienda in frode al fisco: responsabilità solidale piena del cessionario
08-07-2025
Categoria: Diritto commerciale e societario
Con la sentenza n. 12713 del 12 maggio 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, è tornata a pronunciarsi su un tema delicato e ricorrente nel diritto tributario d’impresa: la responsabilità del cessionario per i debiti fiscali del cedente in caso di cessione d’azienda, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
La pronuncia si segnala per la conferma di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, ma dalla portata concreta estremamente rilevante: quando la cessione è ritenuta effettuata in frode ai crediti tributari, il cessionario risponde in solido e in via paritetica dei debiti fiscali del cedente, senza necessità di preventiva escussione di quest’ultimo, né di notifica dell’atto impositivo anche nei suoi confronti.
Istituti giuridici coinvolti
Il fulcro della questione ruota attorno all’art. 14 del D. Lgs. 472/1997, norma che disciplina la responsabilità del cessionario in caso di trasferimento d’azienda. La disposizione distingue tra due regimi:
1. Regime ordinario (commi 1 e 2): prevede una responsabilità limitata del cessionario, nei limiti del valore dell’azienda, e con beneficio di preventiva escussione del cedente. La responsabilità riguarda solo i debiti relativi all’anno in cui è avvenuta la cessione e ai due precedenti, o comunque già contestati alla data del trasferimento.
2. Regime aggravato (comma 4): si applica se la cessione è ritenuta in frode ai crediti tributari. In questo caso, la responsabilità del cessionario è diretta e paritetica, senza limiti di importo o temporali, e senza beneficium excussionis.
La Cassazione ha chiarito che questa seconda ipotesi non è una responsabilità “derivata” in senso stretto, bensì una forma di coobbligazione piena, che legittima l’Amministrazione finanziaria a notificare l’avviso direttamente al cessionario, senza necessità di coinvolgere il cedente, né in via preventiva né contestuale.
Decorrenza dei termini di accertamento
Un ulteriore punto chiarito dalla Cassazione riguarda il termine di decadenza per l’esercizio del potere di accertamento. La Corte ha stabilito che tale termine va determinato con riferimento alla posizione del cedente, e non sulla base della data di cessione o della conoscenza dell’attività da parte dell’Ufficio. In particolare, nel caso di omessa dichiarazione da parte del cedente, il termine è quinquennale (ex art. 43, co. 2, DPR 600/1973).
Indicazioni operative per imprese e professionisti
La sentenza in esame evidenzia la necessità per imprese, consulenti fiscali e legali di adottare massima prudenza nelle operazioni di trasferimento d’azienda, soprattutto in situazioni che potrebbero essere interpretate come elusive o in frode all’erario. Di seguito alcune raccomandazioni operative:
1. Due diligence fiscale accurata: il cessionario deve sempre svolgere verifiche dettagliate sulla posizione tributaria del cedente, mediante richiesta di certificazioni, accesso agli atti fiscali e analisi documentale.
2. Tracciabilità delle operazioni: ogni fase della cessione deve essere documentata in modo trasparente, inclusa la determinazione del prezzo e la continuità (o discontinuità) delle attività operative.
3. Assenza di collegamenti personali sospetti: se i soci o amministratori del cedente e del cessionario coincidono (come nel caso in esame), il rischio di riqualificazione dell’operazione come “frode” è elevatissimo.
4. Contrattualistica solida e motivata: il contratto di cessione deve prevedere clausole esplicite circa la volontà delle parti, le garanzie fornite e la conoscenza o meno di eventuali debiti fiscali.
5. Consultazione preventiva con l’Amministrazione: in caso di dubbi, è possibile attivare un’interlocuzione preventiva con l’Agenzia delle Entrate tramite l’istituto dell’interpello (ordinario o probatorio).
Conclusioni
La sentenza n. 12713/2025 conferma un orientamento rigido e rigoroso della Corte di Cassazione, finalizzato a contrastare le frodi tributarie attuate tramite operazioni societarie solo formalmente lecite. Chi acquisisce un’azienda, soprattutto in contesti di crisi o con continuità soggettiva sospetta, deve tenere conto della responsabilità tributaria potenzialmente illimitata, anche per debiti di cui non è autore. L’ignoranza della situazione debitoria non costituisce una scusante giuridicamente rilevante, ma può trasformarsi in un pesante fardello finanziario.
(Articolo redatto in parte con ausilio di intelligenza artificiale generativa)