L'imprescrittibilità dell'azione di simulazione

19-03-2025

Categoria: Diritto Successorio

L'azione di simulazione è uno strumento giuridico che consente di accertare la divergenza tra la volontà reale delle parti e quella manifestata in un contratto o atto giuridico e disciplinata dagli artt. 1414 e s.s. c.c..

In ambito successorio, questa azione assume particolare rilevanza quando si sospetta che il defunto abbia posto in essere atti simulati per alterare la ripartizione del patrimonio ereditario.

Tipologie di simulazione: assoluta e relativa

La simulazione può essere classificata in due categorie principali:

- simulazione assoluta: si verifica quando le parti pongono in essere un contratto senza alcuna reale volontà di produrre effetti giuridici, con la conseguenza che l’atto risulta privo di causa e, quindi, radicalmente nullo. La nullità può essere fatta valere in ogni tempo, senza limiti di prescrizione, sia dalle parti sia da terzi aventi interesse.

- simulazione relativa: si verifica quando le parti pongono in essere un contratto senza alcuna reale volontà di produrre effetti giuridici, con la conseguenza che l’atto risulta privo di causa e, quindi, radicalmente nullo. La nullità può essere fatta valere in ogni tempo, senza limiti di prescrizione, sia dalle parti sia da terzi aventi interesse.

Azione di simulazione e prescrizione

L'azione di simulazione è finalizzata a far emergere la reale volontà delle parti, dichiarando l'inefficacia dell'atto simulato. La questione della prescrizione di tale azione è stata oggetto di dibattito giurisprudenziale e dottrinale. In generale, l'azione di simulazione assoluta è considerata imprescrittibile, poiché mira a far valere la nullità dell'atto simulato, che può essere rilevata in qualsiasi momento. Tuttavia, per quanto riguarda l'azione di simulazione relativa, la giurisprudenza ha talvolta ritenuto applicabile il termine ordinario di prescrizione decennale.

La recente sentenza della Cassazione n. 4146/2025 ha affrontato la questione dell'imprescrittibilità dell'azione di simulazione relativa in materia di donazioni. La Corte ha stabilito che tale azione, essendo diretta ad accertare la nullità del negozio simulato, è imprescrittibile al pari dell'azione di simulazione assoluta. Il decorso del tempo può incidere solo indirettamente sulla proponibilità dell'azione, ma non sulla possibilità di accertare la nullità dell'atto simulato.

Preme, tuttavia, ricordare che quando l'erede esercita l'azione di simulazione in relazione ad atti di trasferimento a titolo oneroso dissimulanti donazione non al fine di esercitare il proprio diritto quale legittimario, ma al solo scopo dell'acquisizione del bene oggetto di donazione alla massa ereditaria, in vista della determinazione delle quote dei condividenti e senza addurre lesione di legittima, il termine di prescrizione della relativa azione decorre dal compimento dell'atto che si assume simulato, posto che in tale caso l'erede agisce subentrando nella medesima posizione del de cuius (Cassazione, sez. II, 16/12/2024 , n. 32694). Pertanto, la finalità di detta azione determina termini prescrizionali differenti.

Implicazioni pratiche nell'ambito successorio

Nell'ambito delle successioni, l'azione di simulazione viene spesso utilizzata dagli eredi o dai legittimari per contestare atti compiuti dal de cuius che potrebbero ledere i loro diritti. Ad esempio, una donazione dissimulata sotto forma di vendita potrebbe essere impugnata per ristabilire le quote ereditarie previste dalla legge. L'imprescrittibilità dell'azione di simulazione relativa consente agli eredi di agire in qualsiasi momento per far valere la nullità dell'atto simulato, senza essere vincolati da termini di prescrizione sempre che si agisca con lo scopo di accertare una lesione della quota di legittima, in veste di legittimario e non di mero erede.

Conclusioni

La sentenza n. 4146 del 18 febbraio 2025 della Corte di Cassazione rappresenta un importante chiarimento in materia di azione di simulazione relativa e del suo rapporto con la prescrizione, specialmente nel contesto delle donazioni. L'imprescrittibilità di tale azione offre una tutela rafforzata agli eredi legittimari.