Immobile in comunione tra coniugi e separazione personale

10-03-2025

Categoria: Diritto di famiglia

Il destino dell’immobile acquistato in comunione legale in caso di separazione personale dei coniugi

 

L’acquisto di un immobile da parte di coniugi in regime di comunione legale dei beni solleva questioni rilevanti in caso di separazione personale, specie laddove uno dei due abbia integralmente corrisposto il prezzo di acquisto. Il tema centrale riguarda i diritti del coniuge che, pur risultando formalmente comproprietario, non abbia contribuito economicamente all’acquisto. Egli conserva la propria quota indivisa sull’immobile o può esserne privato?

La comunione legale e il principio della contitolarità

L’art. 177 c.c. stabilisce che i beni acquistati dai coniugi, anche separatamente, durante il matrimonio e in costanza del regime di comunione legale rientrano automaticamente nella comunione, salvo che l’acquisto sia avvenuto con denaro personale ai sensi dell’art. 179 c.c. Il principio fondamentale è dunque quello della contitolarità, prescindendo dal contributo economico fornito dai singoli coniugi. Ne deriva che, al momento dell’acquisto, l’immobile diviene automaticamente di proprietà comune al 50%, a meno che non sia stato espressamente dichiarato e dimostrato che i fondi utilizzati rientrano tra quelli esclusi dalla comunione ai sensi dell’art. 179 c.c.

L’incidenza della separazione personale sulla comunione

La separazione personale, di per sé, non scioglie la comunione legale, che cessa, tra l’altro, solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione (art. 191 c.c.). Di conseguenza, se l’immobile è stato acquistato prima della separazione, resta soggetto al regime della comunione sino alla sua cessazione, momento a partire dal quale ciascun coniuge può chiedere la divisione.

Il diritto del coniuge non acquirente: titolarità formale e irrilevanza del contributo economico

Un aspetto centrale della questione riguarda la posizione del coniuge comproprietario che non ha contribuito economicamente all’acquisto. La Corte di Cassazione ha ribadito in più occasioni che la comunione legale comporta l’automatica contitolarità del bene acquistato in costanza di matrimonio, indipendentemente dall’origine delle somme impiegate per l’acquisto.

La sentenza della Cassazione n. 22755/2017 ha ribadito che, in regime di comunione legale, la proprietà dell’immobile spetta ad entrambi i coniugi in parti uguali, anche nel caso in cui il prezzo sia stato pagato esclusivamente da uno di essi.

L’unico modo per escludere un bene dalla comunione è dimostrare che l’acquisto è stato effettuato con denaro personale del coniuge acquirente e che sia stata resa la dichiarazione di esclusione prevista dall’art. 179 c.c. In mancanza di tale dichiarazione, il coniuge che non ha contribuito economicamente mantiene la sua quota di comproprietà.

La possibilità di rivalsa del coniuge acquirente

Laddove un coniuge abbia interamente corrisposto il prezzo di acquisto, ma il bene sia entrato in comunione, egli potrebbe avanzare una pretesa di rimborso nei confronti dell’altro coniuge.

La giurisprudenza ha chiarito che il coniuge che ha sostenuto l’intero costo dell’acquisto può agire per il recupero della metà delle somme versate, non sulla base di un diritto reale, ma attraverso un’azione di regresso per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. o un’azione di credito nei confronti del coniuge comproprietario.

Tuttavia, il diritto al rimborso è subordinato alla prova dell’effettivo esborso da parte di un solo coniuge e della mancanza di una volontà di liberalità.

In altre parole, se il pagamento è stato effettuato senza riserva di rimborso o con animo donativo, potrebbe risultare difficile ottenere la restituzione delle somme.

Divisione dell’immobile in sede di separazione

Una volta cessato il regime di comunione, ciascun coniuge può chiedere la divisione dell’immobile. La divisione può avvenire:

·     Consensualmente, attraverso un accordo tra le parti che preveda, ad esempio, la vendita dell’immobile e la ripartizione del ricavato;

·   Giudizialmente, nel caso in cui non vi sia accordo. In tal caso, si applicano le regole della divisione ereditaria, con possibilità di attribuzione dell’intero immobile a un solo coniuge con eventuale conguaglio in favore dell’altro.

Conclusioni

Alla luce di quanto esposto, il coniuge che non ha partecipato economicamente all’acquisto conserva la propria quota di comproprietà in forza del regime di comunione legale, salvo che il bene rientri nelle ipotesi di esclusione previste dall’art. 179 c.c.

La separazione personale non incide sulla titolarità dell’immobile, ma ne consente la divisione una volta cessata la comunione. Il coniuge che ha sostenuto integralmente l’acquisto potrà eventualmente agire per ottenere il rimborso delle somme versate, a condizione di fornire prova dell’assenza di animus donandi.