Il retratto successorio alla luce della Cass. n. 59/2024
28-02-2025
Categoria: Diritto Successorio
Il retratto successorio, disciplinato dall’articolo 732 del Codice Civile, è uno strumento giuridico che consente ai coeredi di esercitare un diritto di prelazione su beni della successione venduti a terzi, in particolari situazioni. Il retratto trova applicazione quando un coerede cede a titolo oneroso a un terzo un bene della comunione ereditaria, e si rivela un rimedio volto a tutelare l’unità della successione, preservando i diritti degli altri coeredi che, in determinate circostanze, possono vedere compromesso il loro patrimonio successorio.
Il fondamento del retratto successorio
Il retratto è previsto per contrastare le possibili problematiche derivanti dalla vendita di beni ereditari a terzi senza il consenso degli altri coeredi, che potrebbero subire pregiudizio economico o patrimoniale da tale cessione. L'articolo 732 c.c. stabilisce che, se un coerede aliena a un terzo un bene della comunione ereditaria, gli altri coeredi possono esercitare un diritto di prelazione, cioè il diritto di riacquistare il bene venduto, alle stesse condizioni in cui è stato venduto al terzo. L’intento è quello di evitare che un bene ereditario venga estraniato dalla comunione ereditaria, limitando l’intromissione di soggetti estranei.
Le condizioni per esercitare il retratto successorio
Per esercitare il retratto successorio, è necessario che vengano soddisfatti alcuni requisiti. Innanzitutto, l’alienazione deve riguardare un bene appartenente alla comunione ereditaria, ovvero un bene che, dopo la morte del de cuius, sia ancora oggetto di divisione tra i coeredi. L’alienazione deve essere a titolo oneroso, quindi non si applica nel caso di cessioni gratuite come donazioni. Inoltre, il coerede che ha alienato il bene non deve essere in grado di esercitare il diritto di esclusione da parte degli altri coeredi, che potrebbe verificarsi quando il bene venduto non è di particolare valore o non interessa gli altri coeredi.
Infine, il diritto di retratto può essere esercitato solo entro un determinato termine. Secondo l’art. 732 c.c., il coerede che intenda esercitare il retratto ha un termine di un anno dalla conoscenza dell’atto di alienazione, in modo che non ci siano ripercussioni a distanza di troppo tempo sull’equilibrio patrimoniale della successione. Se il bene venduto viene successivamente ceduto a un terzo, il termine di un anno decorre dalla nuova alienazione, ma il diritto di retratto non è valido se il bene è stato venduto a un terzo in buona fede.
Le ultime novità a seguito della sentenza n. 59 del 3 gennaio 2024
La citata decisione della Cassazione è tornata ad affrontare il tema dell’esercizio del retratto successorio. Per la Corte, costituisce in primo luogo principio condiviso quello secondo cui l’azione di retratto deve essere diretta solo nei confronti dell’acquirente, senza che possa estendersi il contraddittorio con gli alienanti proprio in ragione delle conseguenze dell’istituto che, in caso di accoglimento della domanda, determina il subentro del retrattante nello stesso contratto concluso con il retrattato.
Nello specifico – sempre secondo la Cassazione – l’art. 732 c.c. riconosce ai partecipanti ad una comunione ereditaria due distinti diritti:
i) lo “ius prelationis”, secondo cui, durante il regime di comunione, se uno dei coeredi voglia alienare la propria quota a titolo oneroso, deve notificare agli altri la relativa proposta, onde consentire loro di avvalersi del diritto di prelazione, in tal modo non può concludersi con terzi il contratto traslativo prima del decorso del periodo normativamente previsto;
ii) e lo “ius retractionis” – esercitabile dal coerede nei confronti del terzo acquirente della quota ereditaria nel caso che sia stato violato il diritto di prelazione, per mancato compimento della citata notificazione della proposta di vendita ovvero per essere stato ignorato l'esercizio positivo di tale diritto.
Trattandosi di diritti collegati ma distinti, aventi contenuto diverso e soggetti passivi differenti, ognuno dei quali da considerarsi terzo rispetto al rapporto cui non partecipa, deve perciò escludersi la qualità di litisconsorte necessario dell'alienante nei giudizi di riscatto (Cass. civ. n. 15482/2001; conf. Cass. civ. n. 2934/1988).
Conclusioni
In conclusione il retratto successorio rappresenta un meccanismo fondamentale per garantire che l’unità della comunione ereditaria non venga compromessa da atti di alienazione unilaterali. Tuttavia, il rimedio non è automatico e richiede che siano soddisfatte precise condizioni di legge.