Il lavoratore reintegrato deve restituire l'indennità di preavviso già percepita?
24-10-2026
Categoria: Diritto del lavoro
Quando il datore di lavoro recede dal rapporto senza far lavorare il dipendente durante il periodo di preavviso, l'articolo 2118 del codice civile gli impone di corrispondere un'indennità sostitutiva, pari alla retribuzione che sarebbe maturata in quel lasso di tempo. Si tratta di un istituto che presuppone, per sua stessa natura, la definitiva cessazione del rapporto di lavoro: l'indennità compensa proprio la mancata prosecuzione del vincolo contrattuale fino al termine del preavviso. Quando invece il licenziamento viene successivamente dichiarato illegittimo e il giudice dispone la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori o dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2015, il rapporto si considera non interrotto, ma proseguito senza soluzione di continuità. Ne consegue un'evidente incompatibilità logico-giuridica: la reintegrazione presuppone la persistenza del rapporto, mentre l'indennità di preavviso presuppone la sua cessazione definitiva.
Su questo terreno la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente chiarito che, una volta disposta la reintegrazione, il datore di lavoro ha diritto a recuperare quanto versato a titolo di indennità sostitutiva, trattandosi di somme divenute prive di causa giustificativa. Più delicata è stata la questione procedurale: se il datore non abbia proposto una domanda riconvenzionale di restituzione nel giudizio di impugnazione del licenziamento, può comunque far valere il credito in un momento successivo, ad esempio in sede di opposizione all'esecuzione promossa dal lavoratore per ottenere le somme residue? La giurisprudenza distingue da tempo tra fatti estintivi o modificativi anteriori alla formazione del giudicato, che restano preclusi se non dedotti tempestivamente, e fatti sopravvenuti al giudicato stesso, che possono invece essere fatti valere successivamente, anche in executivis, ai sensi dell'articolo 615 del codice di procedura civile.
È proprio su questo crinale che si colloca l'ordinanza della Cassazione n. 22187/2026. Il caso riguardava un istituto di credito che, dopo aver licenziato un proprio dipendente e avergli corrisposto la relativa indennità sostitutiva del preavviso, si era visto dichiarare illegittimo il licenziamento, con conseguente reintegrazione e riconoscimento di un'indennità risarcitoria. Al momento di adempiere, la banca aveva detratto dall'importo dovuto la somma già versata a titolo di preavviso. Il lavoratore aveva quindi agito esecutivamente per il residuo, e la banca aveva proposto opposizione. Sia il Tribunale di Perugia sia, in appello, la Corte territoriale avevano respinto le ragioni del datore di lavoro, ritenendo che la pretesa restitutoria avrebbe dovuto essere fatta valere già nel giudizio di impugnazione del licenziamento, in quanto ad esso logicamente anteriore.
La Cassazione ha accolto il ricorso del datore di lavoro, ribaltando questa impostazione. Secondo la Corte, il credito restitutorio relativo all'indennità di preavviso non preesiste alla pronuncia che dispone la reintegrazione, ma nasce proprio da essa: è la sentenza di reintegra, in quanto fatto sopravvenuto, a far venir meno la causa giustificativa dell'indennità già percepita dal lavoratore. Di conseguenza, tale credito può legittimamente essere opposto in compensazione per la prima volta in sede di opposizione all'esecuzione, senza incontrare la preclusione derivante dal giudicato formatosi sulla domanda di impugnazione del licenziamento. La Corte ha quindi cassato la decisione impugnata, rinviando alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, per un nuovo esame alla luce di questo principio.
Per i lavoratori che agiscono per l'accertamento dell'illegittimità del proprio licenziamento, la pronuncia richiama l'attenzione su un aspetto spesso sottovalutato: la reintegrazione, pur rappresentando l'esito più favorevole della controversia, comporta tipicamente anche l'obbligo di restituire, o di vedersi compensare, l'indennità sostitutiva del preavviso ricevuta al momento del recesso. È quindi opportuno, già in fase di valutazione della strategia processuale, considerare l'impatto economico complessivo dell'azione, tenendo conto che il datore di lavoro potrà far valere questo credito anche in una fase successiva, compresa quella esecutiva, senza che il mancato esercizio tempestivo determini alcuna decadenza.
Per le imprese, la pronuncia offre invece una maggiore tranquillità operativa: non è necessario proporre una domanda riconvenzionale di restituzione già nel giudizio di impugnazione del licenziamento per non perdere il relativo diritto, potendo il credito essere fatto valere, tramite compensazione, anche nella successiva fase esecutiva. Resta tuttavia essenziale, per i datori di lavoro, documentare con precisione gli importi corrisposti a titolo di preavviso al momento del recesso, in modo da poter opporre tempestivamente ed efficacemente la compensazione qualora il licenziamento venga successivamente dichiarato illegittimo con ordine di reintegrazione.
Il presente contenuto è stato redatto con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, sotto la supervisione dello Studio Legale Savoia Ventura
