I legittimari sopravvenuti nel patto di famiglia.

12-06-2021

Categoria: Diritto Successorio

La legge n. 55 del 14 febbraio 2006 ha introdotto nel codice civile gli artt. 768-bis e s.s. relativi al c.d. patto di famiglia. La norma citata definisce il patto di famiglia come "il contratto con cui, compatibilmente con le nuove disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda ed il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote ad uno o più discendenti".

Alla stipula del patto di famiglia devono partecipare il coniuge e tutti i legittimari, da individuarsi secondo i principi generali in materia successoria. Tra gli stessi meritano di essere menzionati i figli legittimi, naturali ed adottivi, i nipoti del discendente ovvero, in assenza di discendenti, i genitori ed i nonni dell'imprenditore.

Il patto di famiglia rappresenta un contratto a titolo gratuito, plurilaterale inter vivos e ad effetti reali, in forza del quale il disponente trasferisce la titolarità della propria azienda o delle quote sociali ad uno dei suoi eredi, sottraendo detti beni, previo consenso di tutti i legittimari, alla devoluzione ereditaria.

L'art. 768-quater c.c. prevede espressamente che "Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti (...)”.

Nel caso in cui i soggetti legittimari non partecipassero al patto di famiglia quali sarebbero le conseguenze giuridiche? La sanzione derivante dalla mancata partecipazione al patto dei legittimari sarebbe individuabile, secondo la tesi maggioritaria, nella nullità del contratto stipulato, nullità virtuale in violazione ad una norma imperativa. Secondo un'altra tesi minoritaria il patto conserverebbe la propria validità attribuendo ai legittimari non partecipanti l'esperimento dell'azione di riduzione o della collazione dei beni oggetto di assegnazione. L'art. 768-sexies statuisce che: “All'apertura della successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al  contratto  possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell'articolo  768 quater, aumentata degli  interessi legali.”

Ora si tratta di capire quali siano i soggetti che non abbiano partecipato al contratto. Secondo alcuni autori la norma ex art. 768-sexies c.c. deve essere interpretata in modo restrittivo con solo riguardo ai legittimari sopravvenuti, i quali, all'apertura della successione del disponente, potranno chiedere ai beneficiari del patto di famiglia il pagamento della somma quantificata ai sensi dell'art.768-quater c.c.. Secondo altri autori, la norma sopraindicata pare posta a presidio delle ragioni del legittimario terzo rispetto al patto, o perché non esistente a quella data o perché non aderente, il quale non potendo esercitare l'azione di riduzione, rimarrebbe sprovvisto di tutela per il caso in cui non intenda chiedere l'adempimento della obbligazione pecuniaria, per far valere, nella pienezza della sua integrità, la tutela "ordinaria" delle sue ragioni (La posizione dei legittimari sopravvenuti – Notariato – Ubaldo La Porta).

Tra i legittimari sopravvenuti è ricompreso il nuovo coniuge del disponente; tale impostazione, tuttavia, ha destato in dottrina alcune perplessità. Tale soggetto, infatti, è entrato nella vicenda di vita e nella relazione patrimoniale col de cuius solo dopo la stipula del patto di famiglia, relativo a beni acquistati da quest'ultimo prima del nuovo matrimonio, di cui ha disposto a favore di discendenti legittimari, che sono tali proprio perché nati da (e/o al di fuori di) un precedente matrimonio. Non si vede come e perché il nuovo coniuge debba accampare diritti su vicende antecedenti la nascita del nuovo rapporto coniugale, specie se si è inteso dare al patto di famiglia un valore di anticipata successione o di anticipata divisione, comunque con effetto transattivo e preclusivo, per quanto attiene alla determinazione del valore dell'oggetto del patto e delle attribuzioni spettanti ai non beneficiari (Nuove regole di circolazione del patrimonio familiare e tutela dei legittimari – Notariato – Carlo Mazzù).

Sempre in tema di legittimari sopravvenuti la norma in commento non precisa se il soggetto che al momento dell'apertura della successione abbia perso la propria posizione di legittimario a vantaggio di altro soggetto, (si pensi a Tizio, coniugato con Caia al momento della stipula del patto di famiglia, poi divorziato e risposato con Nevia) debba, nel caso in cui quest'ultimo si avvalga del diritto di cui all'art. 768-sexies c.c., rimborsare tutto quanto ricevuto al momento della stipula del patto stesso. Si ritiene plausibile procedere a tale rimborso, altrimenti si verificherebbe una duplicazione di beneficiari con riguardo alla medesima quota ideale di legittima, con lesione dei diritti sia dell'assegnatario dell'azienda che degli altri legittimari (F. Gazzoni,  Appunti e spunti in tema di Patto di famiglia, in Giust. Civ., 2006, p.217).