Franchising e affitto d'azienda: il collegamento negoziale sposta la competenza territoriale?
14-07-2026
Categoria: Diritto commerciale e societario
L'autonomia contrattuale riconosciuta dall'articolo 1322 c.c. consente alle parti non solo di modellare liberamente il contenuto di un singolo contratto, ma anche di dar vita a operazioni economiche complesse, articolate in più contratti formalmente distinti eppure funzionalmente avvinti da un nesso di reciproca dipendenza. È il fenomeno del collegamento negoziale, che la giurisprudenza qualifica come il vincolo per cui le vicende di un contratto si ripercuotono sull'altro, condizionandone la validità, l'efficacia o, come dimostra la vicenda che qui si esamina, persino la disciplina processuale applicabile, ivi compresa l'individuazione del giudice territorialmente competente a conoscere delle relative controversie.
Il tema assume particolare rilievo pratico nei rapporti di distribuzione commerciale, dove è frequente che un contratto di franchising si accompagni a un contratto di affitto d'azienda, mediante il quale l'affiliante concede in godimento al franchisee un compendio aziendale già avviato, comprensivo di beni materiali, avviamento e, talvolta, del punto vendita stesso. Mentre il contratto di franchising individua tipicamente un foro contrattuale, spesso coincidente con la sede dell'affiliante, il contratto di affitto d'azienda, in quanto incidente su un compendio che può includere beni immobili o comunque legato a un luogo fisico determinato, richiama l'attenzione sulla competenza per territorio inderogabile prevista dall'articolo 21 c.p.c. per le cause relative a diritti reali e altre situazioni giuridiche collegate a beni immobili, il cosiddetto forum rei sitae.
Su questo terreno si confrontano due impostazioni. La tesi più tradizionale e restrittiva tende a mantenere una netta separazione tra i due contratti, valorizzandone l'autonomia formale: ciascun rapporto contrattuale, ancorché economicamente connesso all'altro, conserverebbe la propria disciplina processuale, con la conseguenza che le controversie relative all'affitto d'azienda, quando riguardino beni suscettibili di localizzazione fisica, resterebbero soggette al foro inderogabile del luogo in cui il bene si trova, a prescindere dalla clausola di competenza eventualmente pattuita nel contratto di franchising collegato. Questa impostazione risponde a un'esigenza di certezza e di prevedibilità, evitando che la qualificazione del collegamento negoziale, spesso opinabile, possa essere strumentalizzata per sottrarre la controversia al giudice naturale del luogo in cui insiste il bene. La tesi più recente, e per certi versi più aderente alla realtà dei traffici commerciali, valorizza invece la sostanza dell'operazione economica complessiva. Quando il collegamento negoziale è genetico e funzionale, nel senso che un contratto costituisce sviluppo, continuazione o presupposto operativo dell'altro, secondo questa impostazione deve prevalere il criterio di competenza pattuito nel contratto che esprime il baricentro dell'intera operazione, tipicamente l'accordo quadro di affiliazione commerciale, con conseguente recessività del foro rei sitae quando quest'ultimo non risulti realmente giustificato dalla natura della controversia, ma derivi soltanto dalla accidentale presenza di beni immobili nel compendio aziendale oggetto di affitto.
Proprio in questa direzione si è mossa una recente ordinanza del Tribunale di Torino, pronunciata il 12 maggio 2026, che ha affrontato una controversia relativa a un contratto di affitto d'azienda inserito in un più ampio rapporto di franchising tra le medesime parti. Il giudice torinese ha escluso l'applicabilità della competenza per territorio inderogabile di cui all'articolo 21 c.p.c., ritenendo che il collegamento negoziale tra affitto d'azienda e franchising, qualificato come connessione oggettiva tra i due rapporti, giustificasse l'applicazione della clausola di competenza pattuita nel contratto di affiliazione commerciale, con conseguente esclusione del forum rei sitae invocato dalla parte convenuta. Il medesimo provvedimento ha inoltre dichiarato inammissibile l'ordine di esibizione richiesto in via cautelare nell'ambito di un procedimento di istruzione preventiva, ribadendo che tale rimedio non può essere utilizzato per aggirare i limiti posti dall'articolo 38, secondo comma, c.p.c. in materia di eccezioni di incompetenza, né per acquisire, in via anticipata e surrettizia, materiale probatorio che presuppone l'accertamento nel merito della competenza del giudice adito.
La portata pratica di questa pronuncia è significativa per tutte le reti di distribuzione commerciale organizzate secondo il modello del franchising abbinato a formule di affitto d'azienda. Essa conferma che la mera compresenza di più contratti non è sufficiente a determinarne l'unificazione sul piano della competenza, essendo necessario un accertamento in concreto della natura genetica e funzionale del collegamento negoziale; tuttavia, una volta accertato tale nesso, il criterio di competenza previsto per il contratto che esprime il centro dell'operazione economica può prevalere anche su fori tendenzialmente inderogabili come quello del luogo in cui si trova il bene. Ne discende un onere di attenzione, in sede di redazione contrattuale, nel coordinare le clausole di competenza territoriale contenute nei diversi contratti che compongono un'operazione di affiliazione commerciale, evitando disallineamenti che potrebbero generare incertezza applicativa o dar luogo a contenzioso sulla stessa individuazione del giudice competente, prima ancora che sul merito della controversia.
In conclusione, la vicenda esaminata restituisce un equilibrio delicato tra l'esigenza di garantire prevedibilità e certezza attraverso i criteri legali di competenza territoriale, specie quando essi tutelano interessi di rilievo generale come la vicinanza del giudice al bene controverso, e la necessità di rispettare l'autonomia privata nella strutturazione di operazioni commerciali complesse, riconoscendo effetto anche sul piano processuale al collegamento funzionale tra i contratti che le compongono. Per le imprese, in particolare per le reti di franchising che utilizzano l'affitto d'azienda come strumento di ingresso dell'affiliato nel punto vendita, la lezione pratica è quella di predisporre pacchetti contrattuali internamente coerenti, con clausole di competenza territoriale armonizzate tra loro, così da ridurre il rischio di controversie preliminari sulla individuazione del foro competente, che finiscono per allungare i tempi di tutela senza incidere sul merito dei rapporti in contestazione.
Il presente contenuto è stato redatto con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, sotto la supervisione dello Studio Legale Savoia Ventura.
