Entro quanto tempo e contro chi può essere esercitata l'azione di rivalsa da parte dell'assicurazione?

In cosa consiste l'azione di rivalsa dell'assicurazione in caso di sinistro stradale?

L'azione di rivalsa consiste nel diritto di regresso da parte dell'assicurazione nei confronti dell'assicurato finalizzato ad ottenere un risarcimento per gli importi liquidati a seguito di un sinistro causato per dolo o colpa grave dell'assicurato. Per esempio nel caso in cui il conducente sia alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o ancora nell'ipotesi in cui alla guida dell'autoveicolo vi sia un soggetto di età non compatibile con la tipologia di polizza conclusa, per esempio un soggetto inesperto. E' evidente come dal mancato rispetto delle norme basilari del codice della strada o degli specifici obblighi contenuti nel contratto di assicurazione possano derivare gravi conseguenze per l'assicurato.

Entro quando deve essere intrapresa l'azione di rivalsa?

L'azione in esame presenta un termine prescrizionale piuttosto breve. Infatti, come sostenuto dalla costante giurisprudenza, il termine entro cui intraprendere l'azione di rivalsa è di un anno ai sensi dell'art. 2952, comma 2, c.c., con decorrenza dal giorno in cui l'assicuratore abbia provveduto al pagamento dell'indennizzo a favore del terzo danneggiato e, nel caso di pluralità di versamenti parziali in tempi diversi, dalla data di ciascuno di essi (Cass. n. 13600/19; Cass. 10351/2000; Cass. n. 29833/2008).

In caso di rivalsa chi risponde: conducente, assicurato o contraente?

L'azione di rivalsa ai sensi dell'art. 144, comma secondo, Cod. Ass. viene riconosciuta all'impresa assicuratrice nei confronti dell'assicurato, ossia, ai sensi dell'art. 1904 c.c., il titolare dell'interesse esposto al rischio e, nello specifico in tema di responsabilità civile, l'interesse tutelato dal contratto assicurativo è essenzialmente quello a non patire un depauperamento del proprio patrimonio in conseguenza di domande risarcitorie proposte da terzi. Di conseguenza con riferimento alla circolazione stradale la qualità di “assicurato” può essere assunta solamente da quei soggetti che potrebbero essere chiamati a risarcire eventuali danni nascenti dalla circolazione dei veicoli: ossia il conducente, il proprietario o i soggetti indicati all'art. 2054, comma terzo, c.c.. Il soggetto che si limiti a sottoscrivere il contratto di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di uno specifico veicolo ed a corrispondere alla compagnia il relativo premio, ma non sia proprietario del mezzo, avrà stipulato un'assicurazione per conto di chi spetta se preveda di guidarlo alternandosi con altri conducenti (Cass. n. 17963/2017), pertanto, l'assicurazione non potrà esperire nei suoi confronti l'azione di rivalsa.