Azione di riduzione per lesione di legittim in via surrogatoria
24-03-2025
Categoria: Diritto Successorio
La questione dell'esperibilità in via surrogatoria dell'azione di riduzione per lesione di legittima, da parte del creditore del legittimario totalmente pretermesso, costituisce un tema di grande rilevanza giuridica, recentemente sottoposto alle Sezioni Unite dalla Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione con ordinanza interlocutoria n. 23 del 2 gennaio 2025. Tale questione, sebbene non abbia generato un vero e proprio contrasto sezionale, ha sollevato dubbi interpretativi che la giurisprudenza di legittimità non ha ancora completamente risolto.
L'azione di riduzione per lesione di legittima è disciplinata dal codice civile italiano agli articoli 536 e seguenti. In particolare, l'articolo 557 c.c. individua i soggetti legittimati all'esercizio dell'azione, restringendo il novero ai legittimari, ai loro eredi o agli aventi causa. Al terzo comma del medesimo articolo, il Legislatore ha escluso espressamente i creditori del defunto dalla possibilità di esercitare l'azione di riduzione o di approfittarne, qualora il legittimario abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario. Tuttavia, la normativa non contempla esplicitamente il caso in cui i creditori del legittimario pretermesso vogliano agire in via surrogatoria per far valere il diritto alla quota di legittima non rivendicato dal loro debitore.
In dottrina, si è cercato di ampliare il concetto di "aventi causa" per includervi anche i creditori del legittimario pretermesso. Questa interpretazione troverebbe un supporto, seppur incidentale, nella sentenza della Corte di Cassazione n. 16623 del 20 giugno 2019, che suggerisce una lettura estensiva della norma, considerando in maniera sistematica gli articoli 557, 2900 e 524 c.c. Tuttavia, una simile interpretazione si scontra con il dato letterale della norma, che distingue chiaramente tra aventi causa e creditori, come si evince dall'articolo 1415 c.c., il quale, in materia di simulazione, menziona distintamente entrambe le categorie.
La giurisprudenza, per legittimare l'azione surrogatoria del creditore del legittimario, ha fatto leva su una lettura in negativo dell'articolo 557, comma 3, c.c. In base a questa impostazione, poiché la norma vieta ai creditori del defunto di agire per la riduzione della lesione di legittima solo in caso di accettazione beneficiata dell'eredità da parte del legittimario, si dovrebbe dedurre che, laddove l'eredità venga accettata puramente e semplicemente, tali creditori possano agire per la riduzione. Questo ragionamento porta a ritenere che, a maggior ragione, tale facoltà debba spettare ai creditori del legittimario, in quanto privi di altri strumenti di tutela per soddisfare il loro credito.
Tale interpretazione, per quanto suggestiva, appare tuttavia problematica. In primo luogo, essa ignora il fatto che l'articolo 557, comma 3, c.c. si riferisce esclusivamente ai creditori del defunto e non ai creditori ereditari in senso lato. Inoltre, si basa su un'interpretazione estensiva di una norma che disciplina un'eccezione, operazione che in diritto civile deve essere condotta con estrema cautela. Infine, si pone in contrasto con il principio generale espresso dall'articolo 2900, comma 1, c.c., secondo cui l'azione surrogatoria non è esperibile per diritti o azioni che possono essere esercitati esclusivamente dal loro titolare.
L'azione di riduzione per lesione di legittima ha infatti una funzione peculiare: essa non mira soltanto alla tutela patrimoniale del legittimario, ma comporta anche effetti di natura successoria, come il riconoscimento della qualità di erede. Questo aspetto è stato ribadito dalla giurisprudenza consolidata della Cassazione (sentenze n. 16623/2019, n. 25441/2017, n. 16635/2013), secondo cui il successo dell'azione di riduzione determina l'acquisto della qualità di erede in capo al legittimario pretermesso. Da ciò discende che l'accettazione dell'eredità, implicita nell'esercizio dell'azione di riduzione, costituisce un atto strettamente personale, non suscettibile di esercizio in via surrogatoria da parte dei creditori. Questo principio era già presente nel diritto romano e trova conferma nell'attuale articolo 475, comma 2, c.c.
D'altro canto, riconoscere ai creditori del legittimario il potere di agire in via surrogatoria implicherebbe, di fatto, l'imposizione al legittimario stesso di una condizione successoria che potrebbe non voler accettare, esponendolo alla responsabilità illimitata per i debiti del defunto.
In alcuni casi, tale imposizione potrebbe avere anche risvolti personali e morali significativi, specie se l'eredità fosse composta da beni di dubbia provenienza o se il legittimario volesse volontariamente rinunciare alla propria quota per motivazioni personali.
In conclusione, la questione dell'esperibilità dell'azione di riduzione per lesione di legittima in via surrogatoria da parte dei creditori del legittimario pretermesso si colloca in un'area di confine tra tutela del credito e rispetto della volontà successoria. Sebbene alcune interpretazioni giurisprudenziali abbiano tentato di giustificare una legittimazione indiretta dei creditori, appare più coerente con l'assetto normativo vigente escludere tale possibilità, in ragione della natura personale dell'azione di riduzione e della sua inerenza al diritto successorio. Resta da vedere se le Sezioni Unite della Corte di Cassazione confermeranno questa impostazione o se, invece, introdurranno nuovi criteri interpretativi che consentano una maggiore tutela dei creditori del legittimario pretermesso.